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STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DIABETICI
AREA PRATESE A.D.A.P.
ART.l - SCOPO - PREAMBOLO
L'associazione ha per scopo primo la divulgazione scientifica, l'educazione
sociale, la ricerca di possibili soluzioni dei problemi attinenti
al diabete.
L'associazione si propone di divulgare la conoscenza della malattia
in rapporto al diabete e alla sua prevenzione; di instaurare un
legame fra i diabetici per uno scambio di esperienze ad un aiuto
reciproco sul come affrontare le implicazioni psicofisiche della
malattia ; di tenere informati i diabetici sugli sviluppi della
terapia per ottenere indicazioni utili nei differenti stadi della
malattia stessa e particolarmente nelle sue varie complicazioni
collaterali.
Assistere i soci dal punto di vista medico, sociale, professionale,
familiare.
Sensibilizzare la pubblica opinione sui tanti problemi con questa
malattia.
Suo scopo è anche quello di erogare prestazioni con continuità
al fine di contribuire alla prevenzione e alla rimozione di situazioni
di bisogno della persona umana e della collettività ;
L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento
degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli
Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni
ai sensi dell'art.7 della L.266/91, e tramite la partecipazione
ad altre associazioni società o enti aventi scopi analoghi
o connessi ai propri.
L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività
culturale o ricreativa e compiere qualsiasi operazione economica
o finanziaria, mobiliare o immobiliare purché operi per il
miglior raggiungimento dei propri fini istituzionali. In particolar
modo, l'associazione nel divulgare e sostenere l'esercizio di attività
sportiva a scopo terapeutico, può aderire a manifestazioni
e iniziative sportive organizzate a favore e con il contributo dei
propri aderenti.
L'associazione è apartitica e non persegue scopi di lucro.
Tutte le prestazioni fornite alle associati sono gratuite. La associazione,
al fine del conseguimento dello scopo sociale, si avvarrà,
in modo determinante e prevalente, delle prestazioni personali,
volontarie e gratuite dei propri aderenti.
La Associazione potrà avvalersi delle prestazioni di lavoratori
dipendenti o autonomi occorrenti a qualificare o specializzare le
attività svolte e nei limiti necessari al loro regolare funzionamento.
Le prestazioni fornite dall'associazione saranno fomite alla generalità,
della popolazione e non esclusivamente ai soci della stessa.
ART.2 - SEDE
La sede dell'Associazione si trova in Prato, Via Luigi Borgioli,
n.ro 48.
ART.3 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Sono Organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei soci
b) il Presidente
e) il Segretario
d) il Comitato scientifico
e) il Consiglio direttivo
f) i Revisori dei conti
Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. Tuttavia ove
vengano eletti tra i Revisori dei Conti, membri iscritti al Registro
dei Revisori Contabili tenuto presso il Ministero di grazia e Giustizia,
l'assemblea può stabilire dei compensi in linea alle tariffe
professionali vigenti.
ART.4 - SOCI
Posso divenire soci ordinari dell'Associazione i diabetici, i loro
familiari entro il primo grado medici e personale infermieristico
interessato ai vari aspetti della malattia e chiunque condivida
gli scopi enunciati nel preambolo,
ART.5 - MODALITÀ DI ADESIONE
I diabetici sono ammessi su loro richiesta. L'ammissione di un non
diabetico è decisa a maggioranza semplice nel Consiglio Direttivo.
La domanda di ammissione dovrà contenere nome, cognome, data
e luogo di nascita, residenza, cittadinanza e professione dell'aspirante
socio nonché la dichiarazione di essere o non diabetico.
La domanda stessa sarà esaminata dal Consiglio Direttivo,
che delibererà nella prima riunione possibile dalla data
di presentazione della medesima e comunque entro sessanta giorni
dalla data di presentazione.
La qualità di socio della Associazione si perde, oltre che
nei casi previsti dalla Legge, anche nei seguenti casi e per le
seguenti circostanze :
a) morte o dimissioni volontarie del socio rassegnate almeno tre
mesi prima della scadenza dell'anno sociale;
b) impossibilità per il socio di contribuire al raggiungimento
degli scopi sociali e/o impossibilità di prestare la propria
attività volontaria per il raggiungimento degli scopi sociali;
c) mancata osservanza delle disposizioni contenute nell'atto costitutivo,
nel regolamento, oppure nelle deliberazioni legalmente presa dagli
organi collegiali della associazione;
d) mancato adempimento, in assenza di giustificati motivi, degli
obblighi anche di natura economica, assunti a qualunque titolo verso
l'associazione, fermo restando il diritto della Associazione di
agire per il realizzo del credito vantato, atteso il suo alto contenuto
morale.
Spetta al Consiglio Direttivo, ricorrendone le cause previste dalla
legge e dal presente statuto, dichiarare, motivandola, la esclusione
del socio effettivo.
Tale decisione dovrà essere comunicata al socio dichiarato
escluso a mezzo lettera raccomandata.
Avverso tale decisione è ammesso reclamo nei dieci giorni
successivi al ricevimento della raccomandata stessa, al Collegio
dei Revisori dei Conti, che funzionerà come Collegio arbitrale,
il quale deciderà con giudizio inappellabile.
ART.6 - SOCI FONDATORI
Sono soci fondatori coloro che sono intervenuti all'atto di costituzione
e coloro che hanno dato la loro adesione, su invito del Consiglio
direttivo, entro 60 giorni dalla costituzione dell'Associazione.
ART.7 - ASSEMBLEA
L'assemblea è costituita dall'insieme dei Soci. L'assemblea
è convocata dal Segretario almeno una volta all'anno per
l'approvazione del bilancio consuntivo e comunque non oltre 6 mesi
dalla chiusura dell'esercizio sociale. Le deliberazioni sono prese
in prima convocazione a maggioranza semplice e con la presenza dei
due terzi dei soci.
In seconda convocazione l'assemblea
è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
ART.8 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA
L'assemblea ordinaria;
a) elegge il Presidente
b) elegge il Consiglio Direttivo
e) approva li bilancio consuntivo e la relazione generale delle
attività
d) elegge i revisori dei conti
e) approva i regolamenti concernenti l'attività dell'Associazione.
L'assemblea straordinaria delibera:
a) le modifiche dello Statuto
b) sullo scioglimento dell'associazione;
c) nomina i liquidatori.
ART.9 - PRESIDENTE
II Presidente dura in carica tre anni, a seconda di quanto stabilirà
al riguardo l'assemblea all'atto della nomina.
Il Presidente, unitamente al Segretario, in modo disgiunto tra di
loro, ha la rappresentanza giuridica dell'Associazione ed è
rieleggibile.
ART.10 - COMITATO SCIENTIFICO
Del comitato scientifico fanno parte Medici e Ricercatori specializzati
per lo studio del diabete. Il Comitato scientifico collabora con
il Consiglio Direttivo nella elaborazione del programma di attività.
I suoi membri sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta
del Presidente o del Segretario, durano in carica tre anni e sono
rieleggibili.
ART.11 - CONSIGLIO DIRETTIVO
II Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 membri
a un massimo di 7, eletti tra i soci ogni tre anni dall'assemblea.
I membri sono rieleggibili.
I componenti del Consiglio Direttivo decaduti, dimissionari o deceduti
nel corso del triennio, sono sostituiti (per la durata del mandato
del sostituto ) per cooptazione con deliberazione presa a maggioranza
di due terzi dei membri del Consiglio Direttivo. Alle riunioni del
Consiglio Direttivo può essere invitato a partecipare ogni
socio così come, ospiti, dirigenti di altre associazioni
aventi scopi affini.
ART.12
II coordinamento del Consiglio direttivo è affidato al segretario
che lo convoca di regola telefonicamente o per lettere con almeno
tre giorni di anticipo, salvo straordinaria necessità, ogni
qualvolta lo ritenga opportuno o quando gli venga fatta esplicita
richiesta da almeno 3 membri mediante lettera raccomandata spedita
10 giorni prima della data proposta per la riunione. Il Consiglio
Direttivo delibera a maggioranza semplice dei presenti, salvo i
casi particolari previsti dal regolamento.
ART.13 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
II Consiglio Direttivo esercita le funzioni non riservate dal presente
Statuto all'Assemblea e in particolare:
a) propone all'Assemblea regolamenti particolari per il buon andamento
dell'Associazione e vigila sull'applicazione dello Statuto;
d) esamina le domande di ammissione e delibera in merito;
e) provvedere con i mezzi e nei modi che riterrà necessari
alla buona conservazione della Sede e del materiale del centro;
f) è in stretto contatto con il Comitato Scientifico per
coordinare le attività della Associazione;
g) distribuisce al suo interno gli incarichi nei vari settori di
attività;
h) propone il progetto di bilancio annuale da presentare all'Assemblea.
ART.14 - QUOTA DI ASSOCIAZIONE
La quota di associazione è di Euro 12,00 (dodici/00) all'anno.
Tale quota potrà essere aumentata dal Consiglio Direttivo
a maggioranza di due terzi (2/3).
Chi verserà una quota maggiore sarà considerato Socio
"benemerito" dell'Associazione, cos, come chi abbia particolari
benemerenze nei confronti dell'Associazione su designazione del
Consiglio Direttivo e dopo approvazione dell'Assemblea.
Il patrimonio dell'Associazione sarà costituito, oltre che
delle quote, da liberalità o lasciti di persone o associazioni,
enti pubblici o privati e da altre attività che si promuoveranno
da parte del Consiglio Direttivo.
ART.15 - SEGRETARIO
II Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo nel suo seno per
tre anni, cura la parte amministrativa dell'Associazione e presenta
al Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo da presentare poi
all'assemblea e predisporre il preventivo.
Qualsiasi impegno che comporti responsabilità finanziaria
oltre Euro 2500,00 (duemilacinquecento/00) deve risultare da apposita
delibera regolarmente verbalizzata dal Consiglio Direttivo e firmata
dal segretario che ne risponde, il Segretario, inoltre, coordina
tutte le attività del Centro in conformità alle delibere
del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci. Fa parte di diritto
del Comitato Scientifico con voto deliberativo. Per le attività
organizzative si avvale della collaborazione dei membri del Consiglio
Direttivo che riterrà opportuno.
ART.15 bis - PATRIMONIO
II patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) dal fondo formato con l'ammontare delle quote associative;
b) dai contributi degli aderenti , dei privati, dello Stato, delle
Regioni, degli Enti Locali e di altri enti o istituzioni pubbliche
o private, nazionali o internazionali;
c) da donazioni, lasciti testamentari, rimborsi derivanti da convenzioni,
entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
ART.15 ter - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO
L'esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di
ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo dovrà
redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo il tutto con
criten della più oculata prudenza e nel rispetto delle norme
civili e fiscali vigenti.
Nel bilancio fra l'altro dovranno essere indicati i beni, i contributi,
i lasciti, e quanto altro costituente entrata per l'associazione.
ART.16 - REVISORI DEI CONTI
I revisori dei conti in numero di tre effettivi e due supplenti,
sono eletti dall'assemblea dei soci per un periodo di tre anni,
controllano la gestione finanziaria dell'Associazione e non possono
far parte del Consiglio Direttivo.
ART.17 - REVISIONE DELLO STATUTO
Le proposte di revisione del presente statuto, prima di essere presentate
all'assemblea per la approvazione devono essere approvate dal Consiglio
Direttivo con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.
L'assemblea, delibererà, invece, con le maggioranze di cui
all'art. 7 del presente statuto.
ART.18 - SCIOGLIMENTO E VARIE
Nel caso di scioglimento della associazione verranno nominati dalla
assemblea straordinaria uno o più liquidatori.
I beni che residueranno dopo l'esaurimento delle liquidazioni dovranno
essere devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti
in identico o analogo settore.
ART.19
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto sarà fatto
riferimento alle norme di legge vigenti in materia.
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