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31-3-2001
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale
LEGGE 22 marzo 2001, n. 85. Anno 142° Numero
76
Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
ART. 1.
(Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative
e correttive del nuovo codice della strada).
ART. 3
(Modifica all'articolo 119 del nuovo codice della strada).
1. Al comma 2-bis dell'articolo 119 del nuovo codice della strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto
dall'articolo 32 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, dopo le parole:
« medici specialisti » sono inserite le seguenti: «
nell'area della diabelotogia e malattie del ricambio ».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 22 marzo 2001
CIAMPI
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
NESI, Ministro dei lavori pubblici
BERSANI, Ministro dei trasporti e della navigazione
Visto, il Guardasigilli - Fassino
«Art. 119. (Requisiti fisici e psichici per il conseguimento
della patente di guida).
(omissis).
2-bis. L'accertamento dei requisiti psicofisici e fisici nei confronti
dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione
o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie,
è effettuato dai medici specialisti nell'area della diabetologia
e malattie del ricambio dell'unità sanitaria locale che indicheranno
l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo
medico cui è subordinata la conferma o la revisione della
patente di guida.».
(Omissìs).
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