31-3-2001
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale

LEGGE 22 marzo 2001, n. 85. Anno 142° Numero 76

Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

ART. 1.

(Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada).

ART. 3

(Modifica all'articolo 119 del nuovo codice della strada).

1. Al comma 2-bis dell'articolo 119 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'articolo 32 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, dopo le parole: « medici specialisti » sono inserite le seguenti: « nell'area della diabelotogia e malattie del ricambio ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 marzo 2001

CIAMPI
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
NESI, Ministro dei lavori pubblici
BERSANI, Ministro dei trasporti e della navigazione
Visto, il Guardasigilli - Fassino


«Art. 119. (Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida).

(omissis).

2-bis. L'accertamento dei requisiti psicofisici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, è effettuato dai medici specialisti nell'area della diabetologia e malattie del ricambio dell'unità sanitaria locale che indicheranno l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui è subordinata la conferma o la revisione della patente di guida.».

(Omissìs).

 

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