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Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n.114 S.O. (Estratto)
Art. 119.
(Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente
di guida)
1. Non può ottenere la patente di guida o l'autorizzazione
ad esercitarsi alla guida di cui all'art. 122, comma 2, chi sia
affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione
psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con
sicurezza veicoli a motore.
2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i
casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'Ufficio della
unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono
attribuite funzioni in materia medico-legale. L'accertamento suindicato
può essere effettuato altresì da un medico responsabile
dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico
appartenente al ruolo dei medici del Ministero della sanità,
o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico
militare in servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo
professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico
del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da
un ispettore medico del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato
nei gabinetti medici (1).
3. L'accertamento di cui al comma 2 deve risultare da certificazione
di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda
per sostenere l'esame di guida. La certificazione deve tenere conto
dei precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un certificato
medico rilasciato dal medico di fiducia.
4. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato
da commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso
le unità sanitarie locali del capoluogo di provincia, nei
riguardi:
a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di
idoneità non possa essere formulato in base ai soli accertamenti
clinici si dovrà procedere ad una prova pratica di guida
su veicolo adattato in relazione alle particolari esigenze (2);
b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età
ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno
carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati, adibiti
al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico,
non sia superiore a 20 t, macchine operatrici (1);
c) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o
dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.;
d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti
clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di
cui al comma 2 dubbi circa l'idoneità e la sicurezza della
guida.
5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è
ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro dei trasporti. Questi
decide, sentita la commissione medica centrale istituita presso
il Ministero dei trasporti. Tale commissione esprime il suo parere
avvalendosi eventualmente di accertamenti demandati agli organi
sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato. La anzidetta commissione
ha altresì il compito, su richiesta del suddetto Ministero,
di esprimere il parere su particolari aspetti dell'idoneità
psichica e fisica alla guida, nonché sul coordinamento e
sull'indirizzo della attività delle commissioni mediche locali.
6. Di tale parere il Ministro dei trasporti si avvale anche in sede
di decisione del ricorso avverso il provvedimento della sospensione
della patente di guida di cui all'articolo 129, comma 5, nonché
in sede di decisione del ricorso avverso la revoca della patente
di guida disposta dal prefetto ai sensi dell'articolo 130, comma
1, lettera a).
7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti di cui al
comma 4, lettera a), il Ministro dei trasporti si avvale della collaborazione
di medici appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione.
8. Nel regolamento di esecuzione, sono stabiliti:
a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e confermare le
patenti di guida;
b) le modalità di rilascio ed i modelli dei certificati medici;
c) la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni
mediche di cui al comma 4, delle quali dovrà far parte un
medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione,
qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui
alla lettera a) del citato comma 4. In questa ipotesi, dovrà
farne parte un ingegnere del ruolo della Direzione generale della
M.C.T.C.. Può intervenire, ove richiesto dall'interessato,
un medico di sua fiducia;
d) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che possono essere guidati
con le patenti di categoria A, B, C e D (3).
9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni
mediche di cui al comma 4, possono ricedere, qualora lo ritengano
opportuno, che l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia
integrato da specifica valutazione psico-diagnostica effettuata
da psicologi abilitati all'esercizio della professione ed iscritti
all'albo professionale (4).
10. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
della sanità, è istituito un apposito comitato tecnico
che ha il compito di fornire alle Commissioni mediche locali informazioni
sul progresso tecnico - scientifico che ha riflessi sulla guida
dei veicoli a motore da parte dei mutilati e minorati fisici.
Rif. T.U. '59- art. 81. Cfr. artt. 319-331 Reg.
(1) Comma così modificato dall'art. 60 D.Lgs. 360/93.
(2) Lettera così modificata dall'art. 60 D.Lgs. 360/93.
(3) Lettera aggiunta dall'art. 60 D.Lgs. 360/93.
(4) Comma così sostituito dall'art. 60 D.Lgs. 360/93.
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