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Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale. n. 294 del
16 dicembre 1999 Serie generale
GAZZETTA
UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PARTE PRIMA - Roma
Giovedì, 16 dicembre 1999 N. 220 / L
LEGGE 7 dicembre 1999. n. 472.
Interventi nel settore dei trasporti,
Art.32.
(Modifiche agli articoli 119 e 126 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285)
1. All'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 é inserito il seguente:
"2-bis. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei
confronti dei soggetti affetti da diabete. per il conseguimento,
la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e
sottocategorie, è effettuato dai medici specialisti dell'unità
sanitaria locale che indicheranno l'eventuale scadenza entro la
quale effettuare il successivo controllo medico, cui è subordinata
la conferma o la revisione della patente di guida";
b) al comma 4, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
"d-bis) dei soggetti affetti. da diabete per il conseguimento,
la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie.
In tal caso la commissione medica è integrata da un medico
specialista diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi
alla specifica patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio
finale".
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 126 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito
il seguente:
"4-bis. Per i soggetti affetti da diabete Trattati con insulina
gli accertamenti di cui all'articolo 119, comma 4, lettera d-bis),
sono effettuati ogni anno, salvo i periodi più brevi indicati
sul certificato di idoneità".
Note all'art. 32.
Il testo dell'art.119 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art.119 (Requisiti fisici e psichici per il conseguimento
della patente di guida).
1. Non può ottenere la patente di guida o l'autorizzazione
ad esercitarsi alla guida di cui all'art.122, comma 2, chi sia affetto
da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione
psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con
sicurezza veicoli a motore.
2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i
casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'ufficio della
unità Sanitaria locale territorialmente competente, cui sono
attribuite funzioni in materia medico legale. L'accertamento suindicato
può essere, effettuato altresì da un medico responsabile
dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico
appartenente al ruolo dei medici del Ministero della sanità,
o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico
militare in servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo
professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico
del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o di
un ispettore medico del Ministero del lavoro o della previdenza
sociale. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato
nei gabinetti medici.
2-bis. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti
dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione
o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sotto categorie
è effettuato dai medici specialistici dell'unità sanitaria
locale che indicheranno l'eventuale scadenza entro la quale effettuare
il successivo controllo medico cui è subordinata la conferma
o la revisione della patente di guida.
3. L'accertamento di cui al comma 2 deve risultare da certificazione
di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda
per sostenere l'esame di guida. [La certificazione deve tenere conto
dei precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un certificato
medico rilasciato dal medico di fiducia].
4. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato
da commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso
le unità sanitario locali del capoluogo di provincia, nei
riguardi:
a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di
idoneità non possa essere formulato in base ai soli accertamenti
clinici si dovrà procedere ad una prova pratica di guida
su Veicolo adattato in relazione alle particolari esigenze;
b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età
ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno
carico, superiore a 3,5.t, autotreni ed autoarticolati, adibiti
al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico,
non sia superiore a 20 t, macchine operatrici;
c) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o
dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T. C.;
d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti
clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di
cui al comma 2 dubbi circa l'idoneità e la sicurezza della
guida.
d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la
revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie.
In tal caso la commissione medica è integrata da un medico
specialista diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi
alla specifica patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio
finale.
5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al gomma 4 è
ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro dei. trasporti.
Questi decide, sentita la commissione medica centrale istituita
presso il Ministero dei trasporti. Tale commissione esprime il suo
parere avvalendosi eventualmente di accertamenti demandati agli
organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato. La anzidetta
commissione ha altresì il compito, su richiesta del suddetto
Ministero, di esprimere il parere su particolari aspetti dell'idoneità
psichica e fisica alla guida, nonché sul coordinamento e
sull'indirizzo della attività delle commissioni mediche locali.
6. Di tale parere, il Ministro dei trasporti e della navigazione
si avvale anche in sede di decisione del ricorso avverso il provvedimento
della sospensione della patente di guida di cui all'art.129, comma
5, nonché in sede di decisione del ricorso avverso la revoca
della patente di guida disposta dal competente ufficio provinciale
della Direzione generale della M.C.T.C.
7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti di cui al
comma 4, lettera a), il Ministro dei trasporti si avvale della collaborazione
di medici appartenenti ai servizi territoriali della riabilitazione.
8. Nel regolamento di esecuzione: sono stabiliti:
a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e confermare le
patenti di guida;
b) le modalità di rilascio ed i modelli dei certificati medici;
c) la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni
mediche di cui al comma 4, delle quali dovrà far parte un
medico già appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione,
qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui
alla lettera a) del citato comma 4. In questa ipotesi, dovrà
farne parte un ingegnere del ruolo della Direzione generale della
M.C.T.C. Può intervenire, ove richiesto dall'interessato,
un medico di sua fiducia;
d) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che possono essere guidati
con le patenti speciali di categorie A, B, C e D.
9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni
mediche di cui al comma 4, possono richiedere, qualora lo ritenga
opportuno, che l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia
integrato da specifica valutazione psicodiagnostica effettuata,
da psicologi abilitati all'esercizio della professione ed iscritti
all'albo professionale.
10. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
della sanità, è istituito un apposito comitato etico
che il compito di fornire alle Commissioni mediche locali informazioni
sul progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida dei
veicoli a motore da parte dei mutilati e minorati fisici".
- Il testo dell'art.126 del citato decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, è il seguente:
"Art.126 (Durata e conferma della validità della patente
di guida):
1. Le patenti di guida delle categorie A e B sono valide per anni
dieci; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il
cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni e a
chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per
tre anni.
2. La patente speciale di guida delle categorie A e B rilasciata
a mutilati e minorati fisici e quella della categoria C sono valide
per cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di
età. La patente della categoria D è valida per cinque
anni.
3. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti può stabilire
termini di validità più ridotti per determinate categorie
di patenti anche in relazione all'uso cui sono destinati i veicoli
condotti, all'età dei conducenti o ai loro requisiti fisici
e psichici, determinando altresì in quali casi debba addivenirsi
alla sostituzione della patente.
4. L'accertamento dei requisiti previsti dall'art.119. comma 1,
per la guida dei motoveicoli e degli autoveicoli di cui all'art.116,
comma 9, deve essere effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione
della conferma di validità della patente di guida. Detto
accertamento deve effettuarsi con cadenza biennale nei confronti
di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età
ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva a pieno
carico superiore a 3,5 t, autotreni e autoarticolati, adibiti al
trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia
superiore a 20 t, e macchine operatrici.
4-bis. Per i soggetti affetti da diabete trattati con insulina gli
accertamenti di cui all'art.119, comma 4, lettera d-bis sono effettuati
ogni anno, salvo i periodi più brevi indicati sul certificato
di idoneità.
5. La validità della patente e confermata dal competente
ufficio centrale, della Direzione generale della M.C.T.C., che trasmette
per posta al titolare della patente di guida un tagliando di convalida
da apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine gli uffici
da cui dipendono i sanitari indicati nell'art.119, comma 2, sono
tenuti a trasmettere al suddetto ufficio della Direzione generale
della M.C.T.C., nel termine di cinque giorni decorrente dalla data
di effettuazione della visita medica, ogni certificato medico dal
quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti
fisici e psichici prescritti per la conferma della validità.
Analogamente procedono le commissioni di cui all'art.119, Comma
4, nonché i competenti uffici del Ministero dei trasporti
nei casi di cui all'art.119, comma 5. Non possono essere sottoposti
alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa esibizione
delle ricevute, di aver effettuato i versamenti in conto corrente
postale degli importi dovuti per la conferma di validità
della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita
è responsabile in solido dell'omesso pagamento. La ricevuta
andrà conservata dal titolare della patente per il periodo
di validità.
6. L'autorità sanitaria, nel caso che dagli accertamenti
di cui al comma 5 rilevi che siano venute a mancare le condizioni
per la conferma della validità della patente, comunica al
competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
l'esito dell'accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli
articoli 129, comma 2, e 130.
7. Chiunque guida con patente la cui validità sia scaduta
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire duecentoquarantaduemilaquattrocento a lire novecentosessantanovemilaseicento.
Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
del ritiro della patente, secondo le norme del capo I sezione Il
del titolo
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